Guida in stato di ebbrezza

descrizione, a carattere divulgativo, della violazione e delle sue conseguenze

La condotta, le sanzioni e il lavoro di pubblica utilità

La guida sotto l’influenza dell’alcool, cioè in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di bevande alcoliche e comunemente denominata in stato di ebbrezza, è una condotta vietata e sanzionata dagli artt. 186 e 186 bis del codice della strada [D.Lgs 285/1992 e ss mod].

La norma di comportamento, enunciata in questi articoli, proibisce di condurre veicoli, anche non a motore (quali, ad esempio, i velocipedi), idonei, in concreto, a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale1.

E prevede, in caso di violazione, un complesso sistema sanzionatorio, progressivo in funzione al tasso alcolemico accertato o presunto in caso di rifiuto.

In particolare, stabilisce tre soglie di accertamento: fino a 0.5, 0.8 e 1.5 g/l.

Solo entro la prima di queste il trasgressore è punito con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma e della sospensione della patente.

Diversamente risponde innanzi all’Autorità Giudiziaria di un particolare tipo di reato, chiamato contravvenzione2; cioè è obbligatoriamente sottoposto a un procedimento penale che necessita dell’assistenza tecnica del difensore, nominato d’ufficio o di fiducia.

In caso di condanna, generalmente pronunciata in via sommaria tramite decreto penale, sono irrogate sia una pena pecunia, chiamata ammenda, sia una detentiva, chiamata arresto.

Quest’ultima è comunemente convertita in un’ulteriore pena pecuniaria che si assomma a quella iniziale.

Talvolta la sanzione complessivamente comminata, sia essa solo pecuniaria o anche detentiva, è sospesa per il termine di due anni, decorsi i quali, se il condannato non avrà commesso atri reati, l’esecuzione non avrà luogo e potrà essere chiesta l’estinzione della pena.

L’entità della pena è inoltre aggravata dall’orario notturno della violazione (precisamente qualora l’accertamento avvenga tra le ore 22 e le 7) e dalla causazione di un sinistro stradale (a nulla rilevando, secondo una parte della giurisprudenza, l’effettiva responsabilità del trasgressore).

Si aggiungono, inoltre,

  • la confisca del veicolo, preceduta da sequestro, qualora il conducente, che ne sia anche proprietario, risulti aver un tasso alcolemico superiore a 1,5g/l o abbia rifiutato di sottoporsi ad accertamento;

  • la sanzione amministrativa del fermo del veicolo per 180 giorni, se il conducente ne è proprietario, in caso di contestazione di sinistro stradale;

  • la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida oppure della sua revoca in caso di contestazione di recidiva o di sinistro stradale con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Infine, il sistema sanzionatorio si inasprisce per alcune categorie di conducenti: infra-diciottenni, infra-ventunenni, neo-patentati, trasportatori di cose o di persone, alla guida di particolari veicoli.

L’esatta misura delle sanzioni amministrative e penali può essere determinata attraverso questo link.

Quando non è contestata l’aggravante della causazione dell’incidente stradale, il trasgressore può chiedere di svolgere un lavoro di pubblica utilità, che costituisce una pena alternativa all'arresto e all'ammenda, concedibile solo una volta e a patto che l'imputato non abbia provocato un incidente stradale.

Esso consiste nella prestazione di attività lavorative, non retribuite, a favore della collettività presso enti, pubblici o privati, convenzionati con il tribunale della provincia in cui risiede il condannato.

Tale prestazione, che non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi, non deve pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; e pertanto, in via generale,

  • due ore, anche non consecutive, di lavoro equivalgono ad un giorno di arresto;

  • il lavoro non può impegnare più di sei ore settimanali, salva espressa richiesta del condannato, la quale, comunque, non può essere accolta oltre le otto ore giornaliere.

La richiesta del lavoro di pubblica utilità può essere presentata al Pubblico Ministero, prima dell'emissione del decreto penale di condanna, oppure al Giudice delle indagini preliminari in sede di opposizione al decreto penale (opposizione che va proposta nel breve termine di quindici giorni dalla notifica del decreto).

Essa dev'essere corredata della dichiarazione di disponibilità dell'ente convenzionato a ricevere l'imputato o il condannato per lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro è impartito e sovrainteso dall'ente, il quale, al termine, redige e sottopone al giudice una relazione sul lavoro svolto dal condannato.

1 .

Cass.pen., IV sez. pen., sent. 4893 del 2.2.2015

2 .

il termine è tecnico e non va confuso con quello gergale.