Guida in stato di ebbrezza

calcolo delle sanzioni e/o delle pene edittali previste (artt. 186 e 186 bis CdS)

Parametri

data e ora devono essere compresi tra 01/01/2011 e oggi (1)

il valore dev'essere compreso tra 0,51 [oppure 0 per speciali categorie di conducenti] e 4,00 g/l


(1) l’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
(2) la recidiva è contestabile anche in caso di rifiuto dell'accertamento.
(3) circostanza aggravante speciale.

Pena edittale prevista

Informazioni

Per i reati di guida in stato di ebbrezza o di guida sotto l'effetto di stupefacenti il lavoro di pubblica utilità costituisce una pena alternativa all'arresto e all'ammenda, concedibile solo una volta e a patto che l'imputato non abbia provocato un incidente stradale.

Esso consiste nella prestazione di attività lavorative, non retribuite, a favore della collettività presso enti, pubblici o privati, convenzionati con il tribunale della provincia in cui risiede il condannato.

Tale prestazione, che non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi, non deve pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; e pertanto, in via generale,

  • due ore, anche non consecutive, di lavoro equivalgono ad un giorno di arresto;

  • il lavoro non può impegnare più di sei ore settimanali, salva espressa richiesta del condannato, la quale, comunque, non può essere accolta oltre le otto ore giornaliere.

La richiesta del lavoro di pubblica utilità può essere presentata al Pubblico Ministero, prima dell'emissione del decreto penale di condanna, oppure al Giudice delle indagini preliminari in sede di opposizione al decreto penale (opposizione che va proposta nel breve termine di quindici giorni dalla notifica del decreto).

Essa dev'essere corredata della dichiarazione di disponibilità dell'ente convenzionato a ricevere l'imputato o il condannato per lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro è impartito e sovrainteso dall'ente, il quale, al termine, redige e sottopone al giudice una relazione sul lavoro svolto dal condannato.

L'assistenza del difensore, orientata al lavoro di pubblica utilità, piuttosto che alla resistenza in giudizio, benché più contenuta, non può essere considerata routinaria.

Essa, in generale e senza esaustitivà, richiede al professionista

  • lo studio del fatto giuridico, cioè la disamina della documentazione per accertare la posizione giuridica dell'assistito all'interno di un complesso di norme di diritto sostanziale e processuale, l'acquisizione documentale, l'approfondimento e le sessioni con il cliente;

  • la presentazione (ove possibile) di istanze, diverse a seconda della fase processuale, per svolgere il lavoro di pubblica utilità, la verifica della loro lavorazione da parte del personale di Tribunale o Procura della Repubblica e gli interventi correttivi a seguito di imprevisti;

  • la partecipazione alle udienze, precedute da tempi di attesa variabili;

  • l'esame dei provvedimenti del giudice.

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